|
|
Presa di posizione
in merito alla modifica dell'Ordinanza sulla Protezione degli Animali
del 27 maggio 1981
Dino e Lostallo, 17 gennaio 2006
Egregio Signor Consigliere Federale Deiss,
le inviamo le nostre osservazioni in merito al progetto di revisione
dell'ordinanza sulla protezione degli animali.
Abbiamo la netta sensazione che le proposte siano state fatte sulla base
della forte pressione emotiva esercitata dalla massa; questo è parecchio
grave e preoccupante, nonché nocivo.
Valutiamo che quanto proposto non è applicabile da un punto di vista pratico.
Si parla soprattutto di restrizioni e divieti e troppo poco di
informazione
e
prevenzione,
che sono, a nostro modo di vedere, gli unici strumenti per fare
un lavoro valido, sicuro e duraturo.
Le misure in vigore a livello cantonale, ci riferiamo in particolare alla
situazione in Ticino, sono buone, se applicate, purtroppo spesso e volentieri
ciò non è il caso.
Quindi implementeremmo i controlli in questo senso.
Quali professioniste attive nella cura di problemi comportamentali nei cani
e coscienti dell'importanza dell'introduzione di misure per la prevenzione
delle aggressioni da parte di cani che siano
efficaci
ed
applicabili,
desideriamo prendere posizione come segue:
Art. 31, cpv. 5
I compiti specifici dei cani da caccia, dei cani da guardia e dei cani da pastore
nonché dei cani impiegati dall'esercito e dalla polizia devono essere tenuti in
debita considerazione.
È stato commesso un errore di traduzione: la traduzione di "Herdenschutzhunde" o
"chiens de protection des troupeaux" è "cani da protezione del bestiame" e
non "cani da guardia", che corrisponderebbe a "Wachhunde" in generale.
Art. 31a, allegato 5
Cani soggetti a disposizioni particolari:
American Staffordshire Terrier
Bullterrier
Cane corso
Dobermann
Dogo Argentino
Fila Brasileiro
Mastiff
Mastín Español
Mastino Napoletano
Presa Canario (Dogo Canario)
Rottweiler
Staffordshire Bullterrier
Tosa
Con quali criteri sono state scelte le razze elencate?
Se il criterio è il grado di potenziale pericolosità, e se lista deve essere,
noi includeremmo tutte le razze, dal momento che ogni cane ha un potenziale di
pericolosità.
Inoltre, secondo una statistica del 2002 in Svizzera sarebbero altri
tipi di cani a mordere più spesso (pastore tedesco, pastore belga, ...).
A nostra conoscenza non esistono argomenti scientificamente validi che giustifichino
la messa in atto di restrizioni riguardanti le razze menzionate nell'allegato 5.
La pericolosità di un cane ha una correlazione diretta p.es. con la sua massa,
non con la sua appartenenza ad una determinata razza.
Art. 31a, cpv.1
Chi intende allevare, tenere, impiegare o importare un cane di una delle razze di
cui all'allegato 5 necessita di un'autorizzazione. L'obbligo non sussiste nel caso
in cui l'animale è introdotto solo temporaneamente sul territorio nazionale svizzero.
Il cane introdotto solo temporaneamente su suolo svizzero non può essere causa di
episodi di aggressione?
Art. 31a, cpv. 3
L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se il richiedente dimostra di
possedere le necessarie nozioni riguardo alla tenuta e ai rapporti con i cani,
Quali sono le necessarie nozioni riguardo alla tenuta e ai rapporti con i cani?
Mancano in questa ordinanza, dal nostro punto di vista, indicazioni sufficienti
per i detentori di cani.
Il proprietario medio non ha nessuna idea di quali esigenze abbia un cane e di
come educarlo a diventare una parte ben integrata della nostra società.
Siamo dell'opinione che lo Stato debba muoversi in questa
direzione, invece di soltanto emettere divieti.
Art. 31b, cpv. 1
Sono vietati l'allevamento, la tenuta, l'impiego, la cessione, la mediazione,
l'introduzione sul territorio svizzero e il commercio di cani dei seguenti gruppi:
a. cani di razza Pitbull;
Pensa veramente che proibire i pitbull serva a risolvere il problema?
Per esempio: amputare la coda ai cani è proibito dal 1997 e dal giugno 2002 non è
nemmeno più permessa l'importazione di cani con la coda mozza, eppure circolano
ancora sul nostro suolo patrio giovani cani menomati, e non per ragioni veterinarie.
La proibizione dei cani menzionati in questo articolo, in base al loro aspetto
esteriore, è una misura razzista non sostenibile scientificamente né eticamente e
difficilmente applicabile.
Il "Blick" e altri media hanno saputo creare una pressione politica tale da far
introdurre un articolo come questo, che fomenta ulteriormente l'isteria sui
cosiddetti cani da combattimento e potrebbe dare ai cittadini un sentimento di
falsa sicurezza.
Art. 31b, cpv. 1, b. e c.
Sono vietati l'allevamento, la tenuta, l'impiego, la cessione, la mediazione,
l'introduzione sul territorio svizzero e il commercio di cani dei seguenti gruppi:
b. cani risultanti da un incrocio con cani di razza Pitbull;
c. cani risultanti da un incrocio con cani delle razze di cui all'allegato 5.
Come si procede nel caso in cui i genitori del cane risultante da un incrocio
non sono conosciuti e quindi non si sa se di tipo pitbull o appartenenti ad una
delle 13 razze elencate nell'allegato 5?
La Società dei Veterinari Svizzeri ha già preso posizione in merito e rifiuta,
come categoria professionale, di essere coinvolta nelle operazioni di
identificazione dei cani.
Concordiamo con questa presa di posizione e ribadiamo di non essere favorevoli
ad una lista di razze e di incroci.
Art. 34a:
I veterinari, i medici, i funzionari di polizia e di dogana e gli addestratori
di cani
sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:
a. ha ferito persone o animali;
b. presenta segni di disturbi comportamentali, in particolare una spiccata
aggressività.
2 L'autorità cantonale registra altresì le notifiche della popolazione e delle
persone lese.
Riteniamo importante che i cani che hanno provocato ferite alle persone vengano
notificati.
Riguardo a quelli che presentano disturbi del comportamento, invece,
non possiamo che esprimere dei dubbi.
I nostri pazienti vengono tutti presentati per dei disturbi del comportamento.
Non tutti i problemi comportamentali possono essere messi in relazione con una
maggiore pericolosità e notificarli tutti rappresenterebbe un carico amministrativo
eccessivo ed ingiustificato.
È inoltre importante sottolineare come l'aggressività
non sia di per sé un comportamento patologico, malgrado esistano forme di aggressione
patologiche.
I comportamenti aggressivi fanno parte del catalogo comportamentale di
ogni specie ed hanno la funzione biologica di garantirne la sopravvivenza.
L'obbligo di notifica, anche per i cani che non hanno ferito, potrebbe inoltre
indurre i proprietari a non cercare aiuto presso le persone competenti se il loro
cane ha manifestato comportamenti aggressivi.
Ciò sarebbe controproducente, non permetterebbe un depistaggio precoce dei
problemi relativi all'aggressività e peggiorerebbe il controllo di molte
situazioni anziché garantire maggiore sicurezza alla popolazione.
Art. 34b, cpv. 4
L'autorità competente consulta degli esperti quando sussistono dubbi circa il grado
di potenziale aggressività di un animale.
Per effettuare i controlli è necessario avere a disposizione personale formato
e competente in numero sufficiente. Che referenze e competenze avrebbero gli esperti?
Noi definiremmo chiaramente questo concetto.
Infatti, nella nostra regione vi sono persone non competenti che intervengono a
sproposito nella polemica sui cani pericolosi e creano evidenti danni.
È necessario inoltre che i metodi utilizzati nei diversi cantoni siano uguali
per tutta la Svizzera.
Tutto ciò richiede un'organizzazione e dei tempi che vanno ben oltre l'assunzione
di 15 persone in più per ogni cantone, e comporta costi notevoli.
Art. 34c, cpv. 1b
In funzione del grado di potenziale aggressività dell'animale, l'autorità cantonale
competente può ordinare misure quali:
b. sottoporre il cane a un esame comportamentale per rilevare eventualidisturbi;
Una volta rilevati eventuali disturbi come si procede?
Vengono dati programmi di terapia?
Chi verifica se vengono applicati?
Come si fa ad avere una valutazione oggettiva e simile in tutta la Svizzera?
Art. 34c, cpv. 1c
In funzione del grado di potenziale aggressività dell'animale, l'autorità cantonale
competente può ordinare misure quali:
c. prescrivere al detentore dell'animale l'obbligo di frequentare corsi con o
senza il cane;
Chi tiene tali corsi?
È fondamentale verificare che le persone siano competenti e
all'altezza, altrimenti vi è il concreto rischio di peggiorare la situazione.
Per concludere, tenendo conto della situazione in Svizzera, dove statisticamente
non sono i cani delle razze nel mirino delle modifiche all'OPAn ad aggredire più
spesso, e delle esperienze di altri paesi (Inghilterra e Francia) in cui sono stati
introdotti divieti per determinate razze di cani, un pacchetto di misure sui cani
pericolosi come quello presentato il 13 gennaio 2006 dal BVET non può essere giudicato
buono e non andrebbe accettato.
Distinti saluti.
Alessandra Bourquin, dipl.biol.
consulente comportamento animale
6967 Dino
|
Elena Stern-Balestra, dr.med.vet.
veterinario comportamentalista STVV
6558 Lostallo
|
|
|